IUC - Imposta Unica Comunale

(IMU - TASI - TARI)

 

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Anno 2019

 

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità) per l’anno 2014.

L’imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali ( ad .esempio illuminazione pubblica, manutenzione strade, verde pubblico, servizi culturali e sportivi, servizi demografici e cimiteriali, servizi di sicurezza urbana, ecc.)

Il tributo si articola di due componenti:

  • ­la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), dui cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

  • la componente servizi, articolata a sua volta:

  • nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669/679, della legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;

  • nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 641/666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

     

    ALIQUOTE IMU 2019

    Delibera C.C. n. 12 del 29/07/2014

    Confermate con delibera C.C. n. 5 del 26/03/2019

     

6,00 ‰

(per mille)

ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DI

CAT. A/1, A/8 E A/9 (IMMOBILI DI LUSSO)

 E RELATIVE PERTINENZE (una per categoria catastale C/2, C/6, C/7). DETRAZIONE € 200,00

10,60 ‰

(per mille)

ALIQUOTA  PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO, PER I TERRENI AGRICOLI E PER LE AREE FABBRICABILI

(si precisa che anche per l’anno 2019, resta riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille)

 

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU anno 2019 con modello F24 sono:

3912: IMU – abitazione principale (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze;

3914: IMU – terreni

3916: IMU – aree fabbricabili

3918: IMU – altri fabbricati ( diversi dalla categoria catastale D)

3925: IMU – immobili cat “D” produttivi – quota Stato

3930: IMU – immobili cat “D” produttivi – quota Comune

Scadenze per il versamento dell’IMU 2019:

ACCONTO: entro il 17 giugno 2019;

SALDO: entro il 16 dicembre 2019;

RATA UNICA: entro il 17 giugno 2019

 

Il versamento NON  va effettuato se l’imposta dovuta per l’intero anno da ciascun contribuente è inferiore o uguale ad Euro 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

 

 

IMU COMODATO USO GRATUITO

(Lx 208/2015 comma 10 lettera b)

 

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il I° grado a condizione:

­­- che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato;

- che il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori  abitualmente nel Comune in cui è situato l’immobile in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;

- il comodante deve effettuare la dichiarazione IMU

 

 

 

ALIQUOTE TASI 2019

Confermate con delibera C.C. n. 5 del 26/03/2019

 

Dal I° gennaio 2016 ha cessato di avere efficacia la norma regolamentare che prevedeva l’equiparazione ad abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito  ai parenti in linea retta di I° grado.

 

ESENTE

 

L’ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA DALLA A/2 ALLA A/7  E RELATIVE PERTINENZE (una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)

 

1,00 ‰

(per mille)

ALIQUOTAPER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011

(se tali fabbricati risultano locati la TASI è dovuta dall’occupante l’immobile nella misura del 20% dell’imposta e dal proprietario nella misura del 80% dell’imposta)

 

I codici tributo da utilizzare per il versamento della TASI anno 2019 con modello F24 sono:

3959: TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale

 

Scadenze per il versamento della TASI 2019:

ACCONTO: entro il 17 giugno 2019;

SALDO: entro il 16 dicembre 2019;

RATA UNICA: entro il 17 giugno 2019.

 

Il versamento NON  va effettuato se l’imposta dovuta per l’intero anno da ciascun contribuente è inferiore o uguale ad Euro 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

 

TARI ANNO 2019 ( tassa rifiuti - ex Tares)

La TARI è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e delle aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

1° RATA:  entro il 17 giugno 2019

2° RATA: entro il 16 dicembre 2019

RATA UNICA: entro il 17 giugno 2019

N.B. L’ufficio tributi invierà il relativo modello F24 precompilato da utilizzare per il pagamento della tassa.

 

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